Pontificia Commissione di Archeologia Sacra - Archivio
ricerca libera

Ricerca estesa

Archivio storico documenti
Archivio fotografico
Catacombe e basiliche cimiteriali
cerca nei luoghi
consulta il dizionario di campodizionario di campo
cerca nelle persone
consulta il dizionario di campodizionario di campo
cerca negli enti
consulta il dizionario di campodizionario di campo
Storia istituzionale della Commissione di archeologia sacra
La COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA fu istituita da Papa Pio IX ufficialmente il 6 gennaio 1852, data, che coincide con la prima riunione della Commissione. E' in questa sede, presente il cardinale Marino Marini, prefetto degli archivi segreti della basilica vaticana, che viene presentato e trascritto l'atto istitutivo e lo statuto della Commissione creata "per la più efficace tutela e sorveglianza dei cemeteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbano, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cemeteri, per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi si venisse ritrovando o si fosse riportato alla luce". Per il suo funzionamento ordinario la nuova istituzione veniva dotata della somma annuale di "scudi milleottocento". Legittimazione e ratifica di quanto, seppur in via sperimentale, era già esistente e funzionante dal 5 luglio 1851 per iniziativa del gesuita Giuseppe Marchi (1795-1860), già conservatore dei sacri cimiteri, e del padre fondatore degli studi sulle catacombe, Giovanni Battista de Rossi (1822- 1894), che aveva suggerito e sollecitato con insistenza Papa Pio IX ad istituire una stabile commissione con competenze specifiche per le indagini archeologiche nelle catacombe, per meglio organizzare scavi, restauri e tutela del grande complesso catacombale che stava venendo alla luce sulla via Appia. (cfr. Carlo Carletti articolo su L'Osservatore Romano - 5-6 gennaio 2009).

L'atto istitutivo della COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA, denominazione originaria poi cambiata, a partire dal 1925 , in PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA, é composto da 23 articoli.
  • Art. 1 E' istituita una Commissione di Archeologia Sagra presieduta sempre dall'E.mo Signor Cardinale vicario e composta di quattro membri fra i quali monsignor Sagrista pro tempore e gli altri tre da nominarsi da sua santità per organo dell'E.mo Signor Cardinale Vicario.
  • Art. 2 questa Commissione si riunirà una volta al mese e precisamente in ogni primo giovedì del mese nel palazzo delle E.mo Sign. cardinale vicario per trattare i relativi affari di comune accordo.
  • Art. 3 La Commissione di Archeologia Sagra avrà un segretario, il quale dovrà registrare tutti i verbali delle congregazioni tenute dalla Commissione stessa e stare agli ordini della Commissione. Non potrà però aver visto mai nelle sessioni.
  • Art. 5 La Commissione si può anche riunire senza l'E.mo presidente quando l'urgenza il richiede e riunirsi in luogo di comune accordo, prevenendone l'E.mo Sign. Cardinale e presidente per mezzo del segretario della stessa Commissione.
  • Art. 6 Ciascun membro ha un voto. L’E.mo presidente ne ha due. La votazione può essere segreta quando uno dei membri la dimandi.
  • Art. 7 La Commissione oltre le attribuzioni particolari che si degnerà di commetterle N.S. l’E.mo Signor cardinale vicario ha esclusivamente e collettivamente la direzione e conservazione di tutte le catacombe del suolo romano tanto dell’E.mo Signor Cardinale vicario quanto dell’illustrissimo e reverendissimo mons. sagrista non che di tutte le altre esistenti  nelle varie diocesi fuori di Roma prese però nelle singole circostanze le opportune intelligenze coi rispettivi ordinarii.
  • Art. 8 Determinerà per prima cosa una parte delle catacombe cristiane che dovrà essere resa praticabile, senza pericolo perché possa essere visitata da chi ne avrà ottenuto il permesso nei modi che si diranno in appresso.
  • Art. 9 Questa parte delle Catacombe dovrà presentare il più possibile i caratteri tutti delle altre catacombe affinché una catacomba sola sia esposta alla venerazione pubblica.
  • Art. 10 Gli scavi nelle altre catacombe saranno ordinati dalla Commissione di comune accordo .
  • Art. 11 Tutti  gli oggetti che si ritroveranno nelle catacombe dovranno entro 24 ore se di piccola mole esser consegnati  all’E.mo Sign. cardinale vicario, se di mole grande ne determinerà la estrazione la Commissione stessa nelle prima seduta dopo il ritrovamento.
  • Art. 12 Gli oggetti trovati saranno collocati poi in una o più sale che sua santità si degnerà stabilire, onde formarsi un museo che avrà il nome di Museo Cristiano Pio. I detti oggetti avranno un numero che dovrà corrispondere a quello che in apposito Registro porrà il segretario.
  • Art. 14  La Commissione è incaricata a dare il suo parere all’E.mo Sign. cardinale vicario sui caratteri che accompagnano il ritrovamento di ogni corpo di martire per essere esposto alla venerazione dei fedeli. Per cui il segretario ne farà in antecedenza la descrizione sopra la quale dovrà portarsi la osservazione della Commissione.
  • Art. 15 Tutte le iscrizioni delle catacombe saranno egualmente conservate nello stesso museo cristiano Pio col numero corrispondente al Registro che ne farà col fac simile il segretario come all’art. 12.
  • Art. 16 Tutti i verbali, tutti i registri tutti i facsimile fatti dal Segretario sono di proprietà della Commissione la quale in ogni anno consegnerà queste scritture all’E.mo Sign. cardinale vicario sottoscritto dai membri della Commissione per essere depositate nello stesso museo cristiano pio a perpetua memoria.
  • Art. 17 Niuno potrà in avvenire visitare le catacombe indicate al n. 8 senza espressa licenza dell’E.mo  Sign. cardinale vicario e nei solo giorni da stabilirsi dalla Commissione.
  • Art. 18 Nei giorni stabiliti per la pubblica venerazione delle catacombe come sopra due uomini  lavoratori delle catacombe accompagneranno quei che hanno il permesso sopraindicato nel numero che sarà stabilito dalla Commissione , né potranno prender mancia di sorta alcuna.
  • Art. 19 Pei N[umeri]. 17 e 18 la Commissione stabilità più esatto metodo da seguire sulle basi indicate.
  • Art. 20 i cavatori dei corpi dei martiri non potranno estrarre alcun corpo o aprire i loculi, o variare in qualunque modo le località dell’escavazioni senza espressa licenza della Commissione alla quale per mezzo del Segretario di essa si dovranno comunicare le opportune notizie come all’art. 14.
  • Art. 21 Oltre le catacombe la Commissione si occuperà alla circostanza anche di altri monumenti cristiani.
  • Art. 22 Sua santità stabilirà il luogo opportuno ove collocare tutti gli oggetti di antichità cristiane.
  • Art.  23 I fondi destinati per l'esecuzione di quanto sopra saranno a disposizione della Commissione, la quale ne disporrà con appositi ordini di pagamento sottoscritti dall'E.mo sig. Cardinale Vicario.

Dagli articoli sopra riportati si evince che almeno alle origini, il raggio di azione della Commissione non riguardava solo  le catacombe romane ma anche le catacombe situate nelle varie diocesi fuori Roma (art. 7).

Inoltre, l’articolo 21 prevede che  La Commissione eserciti un controllo anche sugli altri monumenti cristiani.

Infine, con l’art. 20  si pone fine allo stato di totale liberalizzazione in merito ai cavatori dei corpi dei martiri ed al commercio delle reliquie, un problema che aveva raggiunto limiti inaccettabili.

Il primo Presidente della Commissione di Archeologia Sacra è stato il cardinale vicario o Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, Costantino Patrizi (vicario dal 1841-1876),  il quale, a due anni dalla fondazione della Commissione, promulga  una notificazione (6 febbraio 1854) in cui prescrive:

“a tutti i superiori e rettori delle Chiese che in avvenire non debbano fare intraprendere lavoro di restauro ed abbellimenti sì nell'interno, che nell'esterno  delle medesime se prima non venga sottoposta al giudizio della Commissione di Archeologia Sacra il piano  o disegno dei lavoro da eseguirsi, e riportarne in iscritto l'approvazione, che verrà accordata dietro verifica da farsi per ordine della medesima” ,  (cfr.  il fascicolo notizie storiche, busta ASD/290,1)

 Con la costituzione dello Stato italiano, ma anche prima  (1858)  si profila un problema di conflitto di competenze sulla gestione del patrimonio archeologico  sacro situato sul territorio statale tra la Commissione di Archeologia Sacra espressione dello Stato Pontificio e  le istituzioni del nuovo Stato italiano, in particolare   con il ministero del Commercio delle Belle Arti e dei Lavori Pubblici.

 

I verbali delle sedute della Commissione tra il settembre 1858 ed il dicembre 1866 testimoniano la richiesta di un chirografo pontificio che chiarisca le competenze della Commissione e  la proposta di  costituire  una  Commissione speciale per la stesura del chirografo  da sottoporre al pontefice, in cui siano fissate  norme giuridiche certe  sulla  Commissione e ne siano stabiliti con esattezza i compiti.

Nella Sessione Straordinaria tenuta nelle camere del Segret.o  Domenica 5. Sett. 1858,  viene discusso  il testo di un chirografo progettato in 4 punti da sottoporre alla Commissione tutta e quindi al Papa  <<perché l'esistenza [della Commissione] sia dichiarata nei modi legali e vengano determinate le sue attribuzioni perché si evitino dubbi e controversie con la Commissione di Belle Arti>>.

Sulla discussione e redazione di questo chirografo, che tuttavia non verrà mai emesso, vi è ampia testimonianza nell'Archivio documenti della Commissione Pontificia.

Si veda in questo senso  la pratica relativa alla redazione del chirografo nella serie degli  Atti per gli anni 1858-1859 ( cfr. Atti numerati e citati nei verbali17 settembre 1858 - 24 luglio 1859  doc. n 8) e le sedute del 3 gennaio 1859, dell'8 marzo 1862,  del 18 novembre 1864,  dell'11 gennaio 1866, del  17 marzo 1866, del 9 e 23 giugno 1866  del 25 settembre 1866  (sessione straordinaria); e ancora la serie degli Atti per gli anni 1865-1866 (cfr. Documentazione non numerata03 novembre 1865 - 18 luglio 1866, Posizione sul progetto di Chirografo Pontificio per le attribuzioni proprie di C.d.A.S. (1866);  testo del chirografo da presentare al Pontefice con appunti e correzioni e corrispondenza.

Nella sessione straordinaria del 23 giugno 1866 (sopracitata) oltre alla discussione

sulla redazione definitiva del chirografo pontificio si propone di  premettere una prefazione che richiamasse i fondamenti dei diritti della Chiesa sui cimiteri antichi.

 

Nella sessione straordinaria del 25 settembre successivo il verbale riporta il testo della prefazione e del chirografo in 16 punti.  In questo chirografo  si rivendica  per la Commissione  le competenze sui cimiteri e  sugli edifici sacri sottoterra e sopratterra connessi con i cimiteri,  e le chiese di Roma.

 

Fino al 1862  come testimoniato dai  verbali delle sedute della Commissione, risulta esistente, anche se non sono specificati i suoi compiti,  una Commissione Chiese. (cfr. seduta del 10 luglio 1862).  L’esercizio  del “controllo sulle chiese” viene a decadere: non è stato trovato alcun documento normativo – giuridico che sottrae   la Commissione dall'esercizio di questo controllo, passandolo ad altro ente.